Interrogazione Ceriotti "Istituzione Bacheca Comunale"

. venerdì 26 agosto 2011

Vista la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che all'art. 32 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici e che al comma 5 dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

Considerato che

- Il Comune di Galliate ha ottemperato alle richieste di legge istituendo tra i primi l' "albo pretorio on line" con progressivo abbandono della pubblicazione degli atti in forma cartacea
- Solo una parte dei cittadini è dotata di moderni sistemi informatici, mentre una larga parte di essi al momento non dispone di tali strumenti sia per il loro costo che per la mancanza di conoscenze sufficienti al loro utilizzo
- Il diritto all'informazione sugli atti di evidenza pubblica va garantito indipendentemente dallo strumento scelto al fine di garantire pari opportunità a tutti i cittadini
- La legge n. 69 del 18 giugno 2009 non vieta la pubblicazione degli atti in forma cartacea, ma non ne riconosce semplicemente il valore legale

interroga il Sindaco per sapere se è disponibile a

- Attivarsi per tramite dei competenti uffici affinchè sia ripristinata la pubblicazione in forma cartacea in una bacheca comunale, almeno degli elenchi degli atti pubblicati "on line", al fine di consentire ai cittadini di essere informati sulle attività dell'amministrazione comunale.
- Individuare un ufficio preposto (es. URP, Segreteria o altro) ove i cittadini, negli orari di apertura al pubblico, possano prendere visione del documento di interesse o in forma cartacea o con accesso guidato on line.


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